Gli impianti di videosorveglianza sono sempre più diffusi, dall’ufficio al domicilio privato. Si tratta di sistemi di indubbia efficacia, tuttavia rappresentano anche un rischio per la privacy altrui e una responsabilità per i proprietari.
In questo articolo esamineremo la questione della tutela della privacy e della protezione dei dati personali raccolti attraverso questi sistemi. Scoprirai tutto quello che c’è da sapere sul tema, in modo da poter installare correttamente e senza rischio il tuo impianto di videosorveglianza.
Sei pronto? Buona lettura!
La normativa di riferimento in Italia in materia di privacy e videosorveglianza
Per indagare il rapporto tra l’uso di sistemi di videosorveglianza e la tutela della privacy occorre esaminare diverse normative. Anzitutto:
- il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003)
- il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR, Regolamento UE 2016/679)
- le Linee Guida del Garante per la protezione dei dati personali
Oltre a queste, occorre tenere presente anche altre disposizioni, tra cui, ad esempio, le norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata e in materia di controllo a distanza dei lavoratori.
Codice in materia di protezione dei dati personali e GDPR
Il Codice italiano sulla protezione dei dati personali e il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) stabiliscono alcuni principi chiave per la raccolta e il trattamento dei dati personali.
Riguardo alla videosorveglianza, questi includono:
- Principio di necessità: l’utilizzo della videosorveglianza deve essere strettamente necessario per raggiungere l’obiettivo di sicurezza.
- Principio di proporzionalità: le registrazioni video non devono includere aree non rilevanti per l’obiettivo di sicurezza. Ad esempio, è importante evitare di riprendere aree pubbliche o proprietà altrui.
- Principio di minimizzazione dei dati: i dati personali devono essere limitati a ciò che è necessario per gli scopi per cui sono trattati.
I dati raccolti attraverso la videosorveglianza non possono essere conservati oltre il tempo necessario per raggiungere lo scopo della raccolta. È il principio dell’accountability (“responsabilità”).
Linee Guida del Garante per la protezione dei dati personali
Il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito ulteriori Linee Guida in materia di videosorveglianza. Tra le indicazioni più rilevanti vi sono:
- Informativa: chi installa un sistema di videosorveglianza deve informare chiaramente le persone registrate, ad esempio tramite l’uso di cartelli informativi ben visibili. I cartelli devono contenere una serie di informazioni: il titolare del trattamento, le finalità perseguite e il periodo di conservazione. Non è obbligatorio indicare l’esatta ubicazione delle telecamere.
- Accesso ai dati: solo persone autorizzate devono avere accesso alle registrazioni. L’accesso ai dati deve essere tracciabile.
- Trasferimento di dati: le registrazioni video non possono essere trasferite a terzi, a meno che non sia richiesto dalla legge.
Nelle sue linee guida, il Garante raccomanda che le registrazioni video non siano tenute in archivio più a lungo del necessario.
È un richiamo al principio di responsabilizzazione già esaminato a proposito della GDPR. È compito del gestore dei dati determinare la lunghezza del periodo di conservazione, salvo quanto specificamente previsto dalla legge.
Interferenze illecite nella vita privata e controllo a distanza dei lavoratori
I sistemi di videosorveglianza vanno adoperati in modo da non interferire in modo illecito con la vita privata degli individui.
È importante assicurarsi che questi dispositivi non invadano spazi privati altrui. Ad esempio, le telecamere non possono essere puntate in modo da riprendere l’interno di un’abitazione che non sia la nostra. Stessa cosa per i luoghi pubblici (ad esempio, aree condominiali comuni o strade).
Il controllo a distanza dei lavoratori attraverso sistemi di videosorveglianza è un argomento delicato, regolamentato, tra gli altri, dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970, art. 4).
Secondo questa norma, i datori di lavoro non possono installare strumenti di controllo a distanza per monitorare la produttività dei dipendenti. Ne consegue che gli impianti di videosorveglianza possono essere adoperati solo per controlli difensivi. Ovvero:
- tutelare l’azienda da pericoli e minacce
- esigenze organizzative e produttive
- migliorare la sicurezza sul lavoro
Gli adempimenti richiesti al datore di lavoro comprendono:
- comunicazione preventiva ai sindacati (RSU o RSA) o, in alternativa, richiesta all’Ispettorato del lavoro
- comunicazione preventiva ai lavoratori
- nomina di un responsabile del trattamento dei dati
Per il resto, valgono tutti gli altri principi già esaminati.
Conclusioni
Il mancato rispetto delle normative in materia di privacy può comportare pesanti sanzioni.
È importante quindi essere consapevoli di queste norme e adottare le necessarie misure di conformità.
Se hai bisogno di assistenza nella scelta e installazione di un sistema di videosorveglianza in conformità con la normativa sulla protezione dei dati personali, Microtech è a tua disposizione.